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Entro la fine del 2017 il quadro normativo nazionale dei tirocini cambierà. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, infatti, dovranno recepire le Linee guida sui tirocini extracurriculari approvate in Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017 che sostituiscono le precedenti del 2013.

Come in passato, le Linee guida forniscono un indirizzo generale di regole e principi sulla materia, ma la loro applicazione resta una competenza delle Regione e delle Province Autonome. Le singole discipline regionali dovranno essere orientate ad un obiettivo comune: garantire tirocini di qualità sulla scia dei principi comunitari della Raccomandazione del 10 marzo 2014 e combattere l’utilizzo improprio di questo strumento formativo. In questa ottica, sono previsti dei meccanismi premiali per le aziende che dopo il tirocinio assumono e viene potenziato il sistema sanzionatorio.

1  –  cos’è un tirocinio extracurriculare?
È un’esperienza formativa e di orientamento non configurabile come un rapporto di lavoro. La possibilità di arricchire il proprio bagaglio di competenze lo rende uno strumento di politica attiva utile all’inserimento o al reinserimento lavorativo. Per questo è possibile la loro attivazione per i disoccupati individuati dall’articolo 19 del D.lgs. 150/2015, i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o a rischio di disoccupazione, i soggetti disabili e svantaggiati. Con le nuove linee guida la possibilità di intraprendere un tirocinio è stata ampliata anche ai lavoratori in cerca di una nuova occupazione. Restano fuori dal loro campo applicativo delle Linee guida i tirocini attivati all’interno di percorsi scolastici o formativi promossi da università, scuole, CFP e tutti quei tirocini per cui non è necessaria la comunicazione obbligatoria. Non sono, poi, considerati come tirocini extracurriculari i periodi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o quelli attivati in mobilità internazionale.

2  –  La durata.
Rispetto al 2013, il tirocinio può protrarsi fino a 12 mesi (comprese eventuali proroghe), arrivando a 24 per i soggetti disabili. I cambiamenti non riguardano solo la durata massima, ma anche quella minima, fissata genericamente a due mesi, scendendo ad un mese per le attività stagionali e a 14 giorni per i tirocini estivi promossi dai servizi per l’impiego per gli studenti. Il periodo inizialmente prefissato nel progetto formativo può cambiare; il tirocinante per interrompere lo stage deve darne motivata comunicazione ai tutor del soggetto ospitante e di quello promotore. Mentre l’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di gravi inadempienza di una delle parti o dell’impossibilità a raggiungere gli obiettivi formativi.

3  –  Premiate le stabilizzazioni.
Il numero di tirocini attivabili varia in base alle dimensioni del soggetto ospitante. Questo aspetto non è cambiato, ma le nuove linee guida introducono una premialità per favorire l’inserimento degli stagisti al termine del percorso formativo. I datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno superare il limite del 10% se assumeranno almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti. I contratti devono essere a tempo determinato di almeno sei mesi, anche con orario part time al 50%.

Vuoi saperne di più? Consulta la scheda sui TIROCINI di Cliclavoro!

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